Il Decreto rilancio del 19 maggio 2020, n. 34 in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.
Segnatamente al “Decreto Rilancio” del 19 maggio 2020, n. 34 in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, e coordinatamente al rispettivo testo di conversione in legge del 17 luglio 2020, n. 77, sono state predisposte misure relativamente alla materia fiscale da imputarsi al settore dell’edilizia.
Il Titolo VI di tale “Decreto Rilancio”, si occupa nello specifico di apposite misure di natura fiscale pensate per fare fronte a questioni complesse quali quelle da quest’ultimo citate internamente agli artt. 119 e 121 dello stesso documento, ovvero in materia di:
- efficienza energetica;
- sisma;
- fotovoltaico;
- installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici,
quanto di relative opzioni impiegabili in qualità di sconti da applicarsi in sostituzione di possibili detrazioni fiscali.
Gli articoli 119 e 121 del «Decreto Rilancio» in materia di disposizioni di legge riguardanti interventi edilizi in termini di efficienza energetica, di materia antisismica, o d’installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.
Il «Decreto Rilancio» del 2020, qui più volte citato, favorisce attraverso l’art. 119 del medesimo, la promozione di un c.d. «superbonus 110%» in qualità di c.d. «aliquota di detrazione», così come specificato altresì dalla stessa Agenzia delle Entrate.
Tale aliquota andrà a interessare fondamentalmente le spese sostenute nel periodo compreso a partire dal 1° luglio 2020 e sino al 31 dicembre 2021.
Le spese interesseranno:
1)gli edifici unifamiliari, gli edifici caratterizzati da unità immobiliari plurifamiliari e indipendenti, edifici composti da due o da otto unità immobiliari, relativamente ad interventi di isolamento termico interno agli stessi;
2)interventi riguardanti le parti comuni degli edifici e finalizzati alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale già preesistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento; il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, a pompa di calore; impianti ibridi o geotermici, o abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici; impianti di microcogenerazione o a collettori solari; l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente e spese riguardanti lo smaltimento o la bonifica dell’impianto sostituito.
Interventi da effettuarsi sostanzialmente a cura :
a)dei condomini;
b)delle persone fisiche non associabili ad attività di impresa, arti e professioni;
c)dagli Istituti autonomi case popolari (IACP);
d)da Enti aventi medesime finalità sociali da attribuirsi agli Istituti autonomi case popolari, esistenti in forma societaria e rispondenti a una legislazione europea riguardante nello specifico la materia dell’ «in house providing»;
e)le cooperative di abitazioni a proprietà indivisa;
f)le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
g)le associazioni e le società sportive dilettantistiche.
L’art. 121 del medesimo «Decreto, invece, si colloca in favore di una c.d. «opzione» che sia finalizzata a una corrispondente «cessione» o «sconto» in materia di disapplicazione di quelle corrispondenti detrazioni fiscali riconosciute per legge.
O meglio, le spese interessate da tale «cessione» o «sconto» sono essenzialmente le seguenti:
- spese finalizzate al recupero del patrimonio edilizio;
- spese riguardanti l’efficienza energetica;
- spese relativamente all’adozione di misure antisismiche;
- spese volte al recupero o al restauro della facciata degli edifici esistenti, includenti altresì quelle limitate alla sola pulitura o tinteggiatura esterna;
- spese per l’installazione di impianti fotovoltaici;
- spese riferite all’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
La corrispondente «cessione» o il corrisponde «sconto» interesseranno i soggetti contribuenti che nel corso degli anni 2020-21 andranno a sostenere tali spese.
In che modalità potrà applicarsi tale presumibile calcolo?
1)il contributo sottoforma di «sconto» sarà anticipato dai fornitori, e da questi ultimi poi successivamente recuperato sottoforma di corrispondente «credito d’imposta»;
2)la «cessione» invece, riguarderà sostanzialmente il «credito di imposta» così maturato, il quale in un momento successivo, potrà essere «ceduto» a soggetti terzi o a istituti di credito o a intermediari finanziari.
Qual è l’apporto innovativo di questo provvedimento?
Come noto, incentivi in materia edilizia già preesistevano, e facevano riferimento principalmente all’«eco-bonus» e al «sismabonus».
Attualmente, attraverso l’ulteriore detrazione nella specifica misura del 110%, incidente sulle su citate spese, viene a definirsi un più ampio spettro di intervento governativo a favore del rilancio della materia contributiva dei cittadini, quanto del relativo rilancio dell’economia italiana a seguito del ritorno negativo in termini fiscali ed economici causato dall’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.
Sostanzialmente, tale copertura sottoforma di «sconto» o di «cessione», favorirà certamente i cittadini ma in maniera maggiormente sostanziale il rilancio dello stesso settore edilizio.
Nel suddetto computo rientreranno altresì le spese relative a sopralluoghi, progettazioni e perizie curate dai professionisti del settore, con riferimento però ai lavori già ultimati.
Una riorganizzazione strutturale dell’economia dunque, quella che viene a compendiarsi nell’operazione fiscale del superbonus 110%, quanto un correlativo affievolimento riguardante la rigidità della sussistente e ineguale sperequazione fiscale da tempo lamentata.
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