Le modifiche apportate dall’art. 104 del D.L. del 14 agosto 2020, n. 104 all’art. 110 del T.U.L.P.S. .
Il D.L. del 14 agosto 2020, n. 104, si pronuncia in materia di «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia».
L’art. 104 di tale stesso decreto interviene in argomento di «Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro».
Tale articolo modifica l’art. 110 T.U.L.P.S. (o Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza) nei seguenti commi :
– 7-bis;
– 7-ter;
– 7-quater;
abrogandone infine il 7-quinquies.
Cosa cambia con le modifiche apportate dall’art. 104 in materia di «Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro»?
Gli apparecchi da divertimento senza vincita in denaro hanno per legge peculiarità di «gioco lecito», e sono atti a «valorizzare il ruolo sociale del gioco» quanto ad istruire il singolo cittadino al senso della moderazione e della responsabilità personale.
L’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha disposto che il gioco lecito senza vincita in denaro possa essenzialmente distinguersi in due differenti tipologie:
a)gioco lecito con «con possibilità di ricevere un oggetto in premio (gru, pesche di abilità, ecc…)»;
b)gioco lecito in qualità di «semplice intrattenimento (videogiochi e apparecchi meccanici ed elettromeccanici come biliardo, calcio balilla, flipper, ecc…».
L’art. 104, attraverso i suoi interventi di modifica in materia di «Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro», si fa garante attraverso il paragrafo 7-bis dell’art. 110 del T.U.L.P.S., di un rafforzamento nell’impiego di quegli apparecchi da divertimento non in grado di riprodurre il gioco del poker, quanto l’applicazione delle sue regole fondamentali, o comunque di «… tutti i giochi che, ……, possano indurre una medesima aspettativa di vincita.».
Attraverso l’integrale revisione del paragrafo 7-ter, l’art. 104 ha lo scopo «di garantire la prevenzione dei rischi connessi al gioco d’azzardo» definendone così «le regole tecniche finalizzate alla produzione degli apparecchi» da divertimento senza vincite in denaro, nonché «la regolamentazione amministrativa dei medesimi».
Infine, attraverso il paragrafo 7-quarter del medesimo art. 110 T.U.L.P.S., esso si impegna a regolamentare gli apparecchi impiegabili nelle manifestazioni a premio, così come disposto attraverso apposito decreto presidenziale nel 2001, e i cui premi essenzialmente devono consistere in tagliandi, ovvero in: «oggetti di modico valore»; laddove poi, questo stesso paragrafo si esprime nel menzionare «…l’acquisizione di premi non convertibili in alcun modo in denaro ….», l’art. 104 interviene integrando tale dicitura con la specifica seguente di: « ..modico valore».
L’art. 7-quinquies ne risulta completamente abrogato.
Le finalità di questo intervento legislativo attraverso l’art. 104 del D.L. del 14 agosto 2020, 104.
Il D.L. del 14 agosto 2020, n. 104 (o Decreto Agosto), è entrato in vigore il 15 agosto 2020.
Con inerenza agli interventi in materia di gioco lecito e senza vincite in denaro, il governo ha mirato essenzialmente a limitare ulteriormente l’attività di riciclaggio e di frode.
Le modifiche apportate al testo legislativo caratterizzante l’art. 110 del T.U.L.P.S. hanno lo scopo primario di impedire l’impiego fraudolento degli apparecchi da divertimento senza vincita in denaro in qualità di apparecchi da vincita in denaro, e di tutelare quindi in tal senso, la sicurezza dei cittadini da possibili intromissioni di natura illecita; e attraverso l’impiego del c.d. ticket redemption, in qualità di adozione di una rinnovata «…regolamentazione amministrativa …» degli apparecchi da divertimento in materia di gioco lecito, così come disposto dall’art. 104 del Decreto Agosto attraverso il paragrafo 7-ter dell’art. 110 del T.U.L.P.S., di prevenirne i probabili rischi connessi al gioco d’azzardo.
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