«Limitazione» nella circolazione del «denaro contante».
Il D.L. del 26 ottobre 2019, n. 124 reca «disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», caratterizzanti lo sviluppo della manovra di bilancio per il 2020.
Un «Decreto», che si accompagna in materia, sostanzialmente, con la sua Legge di conversione del 19 dicembre 2019, n. 157, la quale è intervenuta così successivamente, apportando delle opportune modifiche d’intervento.
L’articolo 18 della legge n. 157/2019, dispone nel suo comma 1, che a decorrere dal 1° luglio 2020, e in ordine di tempo, relativamente al protrarsi di tali specifiche disposizioni sino al 31 dicembre 2021, il divieto nella limitazione della circolazione di denaro contante da rendere trasferibile da soggetto a soggetto, è da porsi riferibile alla cifra di 2.000 euro; a decorrere però, dal 1° gennaio 2022 «…il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro.».
Tali specifiche disposizioni intervengono a modificare, in buona sostanza, quanto concorso nel medesimo modo ma in maniera pregressa, corrispondentemente a le «limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore» curate legislativamente dall’articolo 49 del D.Lgs. del 21 novembre 2007, n. 231, in attuazione della «direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive modificazioni e integrazioni», contemplate dal suo comma 1, il quale sanciva il divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi e avente come valore di trasferimento una soglia monetaria pari o superiore ai 1.000 euro; un divieto valido altresì per trasferimenti che interessavano più frazionati pagamenti di cifra inferiore, poiché considerati frazionati in maniera artificiosa per una cifra da supporsi ipoteticamente di valore superiore.
Articolo 1277 comma 1 del c.c. e articolo 1210 del c.c. .
L’articolo 49 del citato D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231, al suo comma 3, prevede consistentemente, un esplicito riferimento alla coordinata quanto integrata armoniosa applicazione della profilassi normativa reggente il testo giuridico degli artt. 1277 comma 1 e 1210 del c.c. .
Sostanzialmente, l’articolo 1277 comma 1 del c.c., in materia di obbligazioni pecuniarie specifica di debiti pecuniari o di denaro contante avente corso legale, interviene di concerto con l’applicazione dell’articolo 49, laddove il principio nominalistico legato al corso o valore legale della moneta contante impiegata, viene a sostenere l’intero adempimento del debito da pagare quanto l’esborso contante della soglia contante richiesta e necessaria contemplata da suddetto articolo del D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231
L’ articolo 1210 del c.c., si orienta invece, nella sua disciplina di adempimento formale e sostanziale di un’obbligazione da parte di un soggetto debitore a favore di un soggetto creditore, nella predisponente salvaguardia della circolazione del denaro contante, segnatamente all’adempimento di un impegno debitorio attraverso un’offerta reale di danaro, e di relativa corrispondente liberazione dall’oggettiva obbligazione, attraverso un contratto reale di deposito, non formale, ad efficacia obbligatoria e non sinallagmatico, ovvero non a prestazioni corrispettive.
Regime sanzionatorio di afferenza.
L. 19 dicembre 2019, n. 157, nel suo testo di coordinazione col Decreto legge del 26 ottobre 2019, n. 124, nel Capo I, coerentemente con quanto attiene alle contemplate «misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali», determina nel comma 1, lettera b),del citato articolo 18, l’applicazione del minimo edittale in caso di violazioni commesse e poi contestate certificabili a partire dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, in tema di su citata legislazione in materia di circolazione di denaro contante.
Tale minimo edittale è stato fissato nella cifra di euro 2.000; in caso di violazioni commesse e contestate, invece a partire dal 1° gennaio 2022, è fissato a 1000 euro.
L’articolo 63 del D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231 viene così aggiornato attraverso le disposizioni di legge su citate, concernemente a quanto sancito a proposito di riciclaggio, ricettazione, impiego di danaro, segnatamente alla previsione dei minimi edittali di sanzionamento a partire da una soglia di 200 euro sino a una soglia massima di 800 euro, in ordine ai reati contemplati dagli articoli 648 (Ricettazione), 648-bis (Riciclaggio), 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale.
In caso di illeicità per la quale sia prevista la pena della reclusione superiore a un massimo di cinque anni, la sanzione pecuniaria applicabile era collocabile tra i 400 e i 100 euro.
«Gaming» e circolazione di denaro contante.
La natura «oggettiva» di tale normativa, ne garantisce un’applicazione generalizzata e di ampio raggio, così come ad esempio in un settore quale il «gaming».
Un settore, quest’ultimo, particolarmente quanto facilmente esposto a problematiche dal tenore illecito con inerenza alla circolazione lecita di valuta legale, o di incriminanti frodi fiscali.
L’esplicito riferimento poi agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, tende inoltre certamente a sanzionare l’illeicità dei reati da essi contemplati, quanto a dare origine a un’opportuna azione legislativa di prevenzione al concepimento dei medesimi.
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