I contratti di formazione specialistica
Con il Decreto Ministeriale del 2005, in materia di “Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria”, vengono dettate le linee guida concernenti la stipula dei contratti di formazione per i medici specializzandi.
Con il D.Lgs. 368/99 e nel rispetto dei suoi artt. 37 e 38, si è giunti alla determinazione di un contratto di formazione specialistica, quanto alla relativa definizione della coordinata attività formativa.
Segnatamente a quanto da questi ultimi concepito, viene a delinearsi con specifica attinenza alla formazione, un percorso implementato prevalentemente su attività di ordine teorico-pratico, accompagnandosi peraltro alle disposizioni previste a tale riguardo dall’Unione Europea.
Conformemente a ciò, al medico specializzando è possibile attribuirsi compiti di natura assistenziale, senza però che i medesimi assumano una connotazione sostitutiva del personale di ruolo.
In relazione alla determinazione di un contratto di formazione, l’art. 37 di tale Decreto legislativo istituisce la stipula di un contratto avente finalità formativa con durata di 12 mesi e possibilità di rinnovo annuale, disposto per l’intero percorso di istruzione del medico specializzando.
Un contratto, il quale ai sensi del citato articolo, ha esclusiva finalità di acquisizione delle competenze legate al conseguimento del titolo di specialista.
Cosa prevede la materia regolamentare?
Recentemente, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il governo è intervenuto ulteriormente in argomento di contratto di formazione per i medici specializzandi, da collocarsi internamente al periodo formativo.
A tal proposito, due sono i riferimenti legislativi di rilievo che si fanno principalmente garanti di ciò, ovvero il Testo integrale della Legge del 17 luglio 2020 n. 77 coordinato con il D.L. del 19 maggio 2020, n. 34, e il Decreto Ministeriale del 15 settembre 2020, n. 650.
Per i contratti dei medici specializzandi è previsto il contributo finanziario in parte statale, in parte regionale, o di ulteriori enti pubblici e/o privati, finanziamenti questi ultimi, che possono essere generati altresì da eventuali donazioni da parte degli stessi ulteriori enti pubblici e/o privati.
Viene peraltro finanziata una «ulteriore spesa di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, che consentono di finanziare ulteriori 4.200 contratti di formazione medica specialistica.».
Le regioni dovranno porre in essere la deputata delibera finalizzata all’espletamento del concorso dei contratti di formazione medica specialistica.
D’intesa poi, con il Ministero degli Affari Esteri, viene evidenziata altresì l’ulteriore ripartizione di tali contratti con inerenza ai medici specializzandi provenienti dai paesi in via di sviluppo.
I medici extracomunitari saranno destinatari invece di opportune borse di studio rilasciate dai governi di rispettiva provenienza, da parte di istituzioni italiane oppure straniere.
Cosa comporterà conseguenzialmente un tale riassetto del settore sanitario?
Gli interventi legislativi evidenziati hanno come finalità il riordino e la riorganizzazione ottimizzata del sistema sanitario nazionale e locale-territoriale.
Il tutto chiaramente da implementarsi nell’urgente esigenza socio-sanitaria causata dalla pandemica propagazione del virus SARS-CoV-2 in Italia.
Infatti, la collaborazione dei medici specializzandi, si affiancherà, sostanzialmente, alle misure caratterizzanti il distanziamento sociale, al rafforzarsi dei metodi di preventivo accertamento diagnostico, al tempestivo individuarsi dei potenziali focolai epidemiologici, alla necessaria realizzazione di un adeguato sistema di domiciliazione caratterizzante il c.d. isolamento fiduciario, collocabile quest’ultimo in qualità di concomitante intervento di ordine operativo-assistenziale, volto essenzialmente ad integrarsi all’assistenza sanitaria di natura ospedaliera.
In tale sostanziale predisposizione di carattere organizzativo s’inserisce così un progetto di adeguato rafforzamento strutturale del sistema sanitario nazionale, in risposta altresì, ad un correlato rafforzamento in termini di responsabilità sostanziale da sostenersi in relazione all’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.
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